CILA: istruzioni per l'uso

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) riguarda le opere che non rientrano in nessuno dei regimi di Edilizia libera, Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Quando ci si appresta ad effettuare dei lavori di ristrutturazione in casa, è importante conoscere la normativa e gli obblighi verso cui si va incontro per evitare sanzioni o problemi di carattere urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione si distinguono sostanzialmente in 3 categorie:

  • interventi in edilizia libera
  • interventi soggetti a SCIA
  • interventi soggetti a CILA

Gli interventi in edilizia libera riguardano tutti queli lavori che non mutano la consistenza dell'immobile e sono da ritenersi di bassa rilevanza; più in generale sono tutti quegli interventi che riguardano l'adeguamento degli impianti, la sostituzione e/o rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni, ecc.

Sono soggetti a SCIA tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e gli interventi di ristrutturazione edilizia, diversi da quelli che richiedono il permesso di costruire.

Sono soggetti a CILA tutti quegli interventi che non rientrano nelle casistiche di edilizia libera, di interventi soggetti a SCIA o di permessi di costruire.
In generale riguarda interventi di manutenzione straordinaria che possono anche variare la consistenza dell'immobile: tramezzi interni, realizzazione di servizi, ecc.

Nella maggior parte dei casi quando si acquista una nuova casa si parla di ristrutturazione, un voler ammodernare la casa secondo le abitudini più moderne, rifacendo - per esempio - i servizi, modificando la distribuzione interna degli ambienti, questi interventi sono soggetti a CILA.
Ovviamente non è possibile modificare la sagoma della casa, ma si può riconfigurare la disposizione interna presentando una CILA tramite un professionista abilitato e allegando, alla comunicazione telematica, lo stato futuro dei luoghi.

In mancanza di tale comunicazione non si parla però di abuso edilizio in quanto è sempre possibile regolarizzare la propria posizione con la cosidetta CILA TARDIVA, ovvero una comunicazione "postuma" dell'intervento fatto e soggetta all'applicazione di una sanzione di € 1.000,00.

La CILA prevede la comunicazione telematica dell'inizio dei lavori e un'ulteriore comunicazione al termine dei lavori con allegata la pianta catastale post operam (il DOCFA) che il Comune provvederà a trasmettere agli uffici catastali pr l'aggiornamento della planimetria.
ATTENZIONE: anche in mancanza dell'aggiornamento catastale non viene meno l'obbligo della comunicazione del fine lavori.

Indubbiamente questo iter comporta dei costi aggiuntivi rispetto alla sola ristrutturazione, ma il mancato aggiornamento della documentazione catastale potrebbe comportare qualche problema in caso di futura vendita.

In ultimo è importante segnalare che questa pratica si rende obbligatoria nel momento in cui si voglia usufruire delle agevolazioni fiscali (bonus ristrutturazioni, bonus mobili, ecc.).